DISABILITA', OCCUPAZIONE,
MANSIONE, L. 81/2008.
Con questo chiarimento l’AVID
Varese Onlus, dopo aver sostenuto
parecchi casi di disabili e invalidi presenti in ambienti di lavoro, pensiamo di dare anche in questo caso, un
contributo verso coloro che vengono obbligati a sostenere mansioni lavorative
non confacenti alle loro menomazioni.
Certamente per questi lavoratori
diversamente abili o invalidi visitati e
valutati al momento dell’assunzione, oppure successivamente attraverso le visite
periodiche dal medico competente (medico del lavoro), vengono stabilite mansioni
nell’ambito lavorativo adeguate alla propria menomazione, come previsto
dall’Dgls del 09 aprile del 2008 n° 81.
L’articolo 41 dello specifico
testo unico sulla sicurezza del lavoro e della salute dei lavoratori, prevede
che il medico competente svolga la sorveglianza sanitaria su ogni
lavoratore. L’obbligo di questa figura
introdotta nell’ambito della prevenzione protezione e sicurezza dei lavoratori
nell’ambito del lavoro consiste in:
·
Visita medica preventiva, tipologia di controllo sanitario
·
Visita medica periodica per l’idoneità al lavoro
(una volta all’anno)
·
Visita medica richiesta dal lavoratore
·
Visita medica in occasione del cambio di
mansione
·
Visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro (se prevista)
·
Visita medica precedente alla ripresa del lavoro
( per causa di gravi malattie o infortuni).
Al termine di queste visite o
eventuali accertamenti diagnostiche mirate, esami clinici e
biologici (con costi a carico del datore di lavoro), il medico competente sulla
base delle risultanze delle visite mediche, valuta rischi ed eventuali rimedi per tutelare
la salute del lavoratore ed esprime un giudizio sulla idoneità temporale o
parziale oppure prescrive limitazioni al lavoro attraverso mansioni più
confacenti alla menomazione evidenziata.
Il medico competente esprime un
giudizio per iscritto e deve darne una copia al lavoratore e una al datore di
lavoro il quale, dovrà rispettare tale
prescrizioni medica senza creare
pressioni come spesso accade (sulle
tempistiche lavorative oppure varie pressioni psicologiche) viste le ridotte
capacità lavorative del soggetto.
Qualora il lavoratore non fosse
convinto di poter sostenere la mansione
prescritta dal medico del lavoro, entro
30 giorni, lo stesso lavoratore
attraverso l’art. 41 comma 9 del testo in discussione, può inoltrare ricorso all’organo di vigilanza
territoriale ASL, il quale ha la facoltà dopo accertamenti, di emettere la
conferma, la modifica o la revoca della mansione prescritta.
In questo caso è importante
presentarsi presso l’organo di vigilanza della ASL con una assistenza medico legale
preparata sulla materia del lavoro, assistenza che l’AVID Varese Onlus dispone
in collaborazione con liberi professionisti del caso (Legale e Medico
Legale).
Nessun commento:
Posta un commento