TRENTA GIORNI IN PIU’ ALL’ANNO
PER LE CURE MEDICHE
PER LE CURE MEDICHE
E’ un’opportunità poco
conosciuta e raramente utilizzata che consente di assentarsi dal lavoro per le
cure o terapie. Gli invalidi o disabili
con percentuale superiore al 50% hanno la possibilità di usufruire ogni anno 30
giorni anche non consecutivi per effettuare cure o cicli di cure connesse al
proprio stato invalidante.
Il decreto di riforma dei
congedi parentali Dlgs 119/2011, ha
riformulato la disciplina di questo istituto abrogando le norme originarie del
1971 e del 1988.
La domanda in questione di
congedo va presentata al datore di lavoro allegando il verbale di accertamento
della Commissione Medica di Invalidità accompagnata dalla richiesta del medico
di famiglia (o comunque medico convenzionato con il Ssn o appartenente ad una
struttura sanitaria pubblica), dalla quale risulti la necessità della cura in
relazione all’infermità invalidante sopportata.
Naturalmente il lavoratore
è tenuto a documentare l’avvenuta prestazione sanitaria presentando idonea
certificazione e nei casi di cicli di cure; è possibile anche un’attestazione cumulativa.
I giorni di congedo possono
essere utilizzati anche in maniera frazionata e non rientrano nel periodo di
comporto, non sono conteggiati come assenza di malattia ed il lavoratore ha
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La retribuzione del periodo
sopradescritto è sostenuta con le stesse regole che disciplinano le assenze per
malattia. Con riferimento al settore
privato però, non è previsto alcun pagamento dell’indennità da parte dell’INPS.
Per questo, il periodo di assenza spetta solo l’importo a carico del datore di
lavoro cosi come previsto dal Ccnl di riferimento. Chiaramente i primi tre giorni
di congedo sono retribuiti in misura intera.
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