L’ACQUISTO E LA RIVENDITA DELL’AUTO.
Sul giornale “Fisco oggi” del 29-10-2013, Gianfranco
Mingione risponde a un quesito di una certa importanza per il settore disabili
dove, il marito, avendo acquistato una vettura con le agevolazioni disabili per
le gravi patologie sopportate della moglie, dopo qualche mese si è trovato
costretto a rivenderla causa il decesso della stessa.
Lo stesso giornale chiarisce il problema pubblicandolo
in data menzionata dicendo: In caso di cessione a titolo oneroso o gratuito,
entro i due anni successivi all’acquisto, di un veicolo per il quale si è
usufruito dei benefici fiscali per i disabili, è prevista la decadenza degli stessi
(art. 1, comma 37 della Legge 296/2006): deve essere versata la differenza tra
l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante
dall’applicazione delle agevolazioni stesse, con pagamenti di sanzioni e
interessi.
La norma però, non trova applicazione nell’ipotesi di
trasferimento della proprietà in seguito al decesso del disabile, nemmeno
qualora l’erede decida di rivedere quel vincolo prima che siano trascorsi due
anno dall’acquisto.
In questo caso, infatti, non è ravvisabile l’intento
elusivo che la disposizione intende contrastare (risoluzione 136/E del 2009).
Gli eredi, pertanto, non sono tenuti a pagare la differenza fra l’iva agevolata
e quella ordinaria.
Per
ulteriori chiarimenti: Info. 0332-1692543
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